Aggiornato ad agosto 2026 — a cura del team tecnico di Alauda Broker
La garanzia provvisoria è il primo ostacolo formale tra un’impresa e una gara d’appalto, ed è anche uno dei punti in cui si perdono più commesse per ragioni che non hanno nulla a che vedere con la qualità dell’offerta. Un importo calcolato male, una riduzione dichiarata ma non documentata, una firma digitale mancante: sono errori che la stazione appaltante rileva in fase di verifica amministrativa, spesso quando ormai il tempo per rimediare è poco. Questa guida spiega come funziona la garanzia provvisoria secondo l’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, quanto costa davvero dopo le riduzioni e quali sono i requisiti che rendono il documento accettabile.
Che cos’è la garanzia provvisoria e cosa copre
La garanzia provvisoria accompagna l’offerta e tutela la stazione appaltante da un rischio preciso: che chi vince poi non firmi. Il comma 6 dell’art. 106 la circoscrive infatti a due eventi, la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, quando dipendono da un fatto riconducibile all’affidatario, oltre al caso di informazione antimafia interdittiva.
È un perimetro più stretto di quanto molti operatori ricordino. La garanzia provvisoria non copre inadempimenti in esecuzione (di quelli si occupa la garanzia definitiva) e non è uno strumento sanzionatorio generico per irregolarità in gara.
Può essere costituita in due forme: cauzione oppure fideiussione, bancaria o assicurativa. La cauzione si costituisce presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, ed esclusivamente con bonifico o altri strumenti di pagamento elettronici. Nella pratica quasi tutte le imprese scelgono la fideiussione, e in larga parte quella assicurativa, perché di norma non assorbe gli affidamenti bancari (il confronto tra le due forme è nella nostra guida su fideiussione assicurativa o bancaria).
Quanto vale: il 2 per cento e i margini della stazione appaltante
La regola base è il 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito. Attenzione al riferimento: la base di calcolo è il valore della procedura, non l’importo che l’impresa offre.
La stazione appaltante può muoversi in una forbice, purché lo motivi: può scendere fino all’1 per cento o salire fino al 4 per cento, per rendere l’importo proporzionato alla natura delle prestazioni e al grado di rischio. Nelle gare aggregate gestite da centrali di committenza il tetto è il 2 per cento.
Se partecipa un raggruppamento temporaneo di imprese, anche non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento. È un punto su cui le esclusioni sono frequenti, perché una garanzia intestata alla sola mandataria senza menzione delle mandanti non assolve alla funzione richiesta.
Sotto soglia: quando la garanzia non è dovuta
Nel sottosoglia la logica si inverte. L’art. 53, comma 1, stabilisce che nelle procedure dell’art. 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria, salvo che nelle procedure negoziate delle lettere c), d) ed e) ricorrano particolari esigenze, da indicare nella decisione di contrarre o nell’avviso. Quando è richiesta, non può superare l’1 per cento, e qui la base di calcolo cambia: non il valore della procedura, ma l’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
Il correttivo (D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024) ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 53. Non è un chiarimento neutro: prima del correttivo la lettura prevalente era quella opposta, favorevole all’applicazione delle riduzioni anche sotto soglia in forza del rinvio del comma 3 all’art. 106. Oggi il testo è esplicito e nel sottosoglia non si applicano né le riduzioni dell’art. 106, comma 8, né gli aumenti dell’art. 117, comma 2. Chi partecipa a gare sotto soglia non può quindi far valere la certificazione ISO o lo status di PMI per abbattere l’importo.
Le riduzioni: quanto si può abbattere l’importo
Il comma 8 dell’art. 106 prevede quattro riduzioni, alcune cumulabili tra loro.
| Riduzione | Presupposto | Cumulabilità |
|---|---|---|
| 30% | Certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati | Alternativa alla riduzione del 50% |
| 50% | Micro, piccole e medie imprese, e raggruppamenti o consorzi ordinari composti esclusivamente da PMI | Non cumulabile con il 30% |
| 10% | Fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita su piattaforme a registri distribuiti oppure verificabile telematicamente sul sito dell’emittente | Cumulabile |
| fino al 20% | Possesso di una o più certificazioni o marchi tra quelli dell’allegato II.13, individuati nei documenti di gara che ne fissano anche la misura | Cumulabile |
Il meccanismo di cumulo è a cascata: ogni riduzione successiva si calcola sull’importo già ridotto, non sull’importo iniziale. Un esempio con un valore della procedura di 1.000.000 di euro e garanzia al 2 per cento:
- importo base della garanzia: 20.000 euro
- meno 50% (impresa PMI): 10.000 euro
- meno 10% (fideiussione digitale verificabile telematicamente): 9.000 euro
- meno 20% (certificazioni allegato II.13 previste dal bando): 7.200 euro
Dal 20.000 iniziale si arriva a 7.200, poco più di un terzo. Il premio della polizza si calcola sull’importo garantito, quindi la riduzione si traduce in un risparmio immediato e proporzionale.
Due avvertenze pratiche. La prima: le riduzioni vanno segnalate in sede di offerta e documentate nei modi prescritti, non rivendicate dopo. La seconda: la riduzione del 10 per cento esisteva già nel testo del 2023, ma era agganciata alle sole piattaforme a registri distribuiti. Il correttivo l’ha riformulata aggiungendo la verifica telematica sul sito dell’emittente, il che la rende oggi accessibile a chiunque lavori con compagnie strutturate.
Cosa deve contenere la garanzia per essere valida
Un documento formalmente incompleto è, ai fini della gara, un documento assente. L’art. 106 richiede quattro elementi.
Le clausole obbligatorie (comma 4). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, e l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La durata (comma 5). Efficacia per almeno centottanta giorni dalla presentazione dell’offerta. Il bando può chiedere una durata diversa in relazione alla presumibile durata del procedimento, e può prescrivere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia se alla scadenza l’aggiudicazione non è ancora intervenuta.
La forma digitale (comma 3). La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, e deve essere verificabile telematicamente presso l’emittente oppure gestita su piattaforme a registri distribuiti o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014. Quest’ultimo riferimento è stato inserito dal correttivo del 2024.
La conformità agli schemi tipo (comma 9). Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 117, comma 12, cioè agli schemi approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con MIT e MEF. In attesa dell’adozione di quel decreto, il riferimento operativo resta il D.M. 193/2022, adottato sotto il Codice precedente e applicato in quanto compatibile. Testi non conformi sono la causa più ricorrente di richieste di integrazione.
Chi può rilasciarla
Il comma 3 individua tre categorie di garanti: imprese bancarie, imprese assicurative in possesso dei requisiti di solvibilità previsti dalle rispettive discipline, e intermediari finanziari iscritti all’albo dell’art. 106 del Testo unico bancario, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, siano sottoposti a revisione contabile e abbiano i requisiti minimi di solvibilità.
Fuori da queste tre categorie la garanzia non ha valore. Il mercato delle fideiussioni continua ad attrarre soggetti non autorizzati, e una polizza emessa da un garante privo di abilitazione espone l’impresa all’esclusione: è una carenza sostanziale, che il soccorso istruttorio non sana. La verifica dell’abilitazione del garante e dell’iscrizione al RUI dell’intermediario andrebbe fatta sempre, e non richiede più di qualche minuto.
Svincolo: quando l’impegno si chiude
Per l’aggiudicatario lo svincolo è automatico al momento della sottoscrizione del contratto (comma 7). Per tutti gli altri concorrenti la stazione appaltante provvede allo svincolo nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, e in ogni caso la garanzia perde efficacia trenta giorni dopo l’aggiudicazione (comma 10).
È una semplificazione rilevante rispetto al passato: non serve attendere un provvedimento di svincolo espresso, il termine opera di diritto.
Le tre cose che cambiano rispetto al vecchio Codice
Chi ha lavorato a lungo con il D.Lgs. 50/2016 dovrebbe rivedere tre automatismi.
L’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non è più previsto. L’art. 106 non riproduce l’obbligo che l’art. 93 del vecchio Codice poneva a corredo dell’offerta.
La ISO 9001 vale la metà di prima. Sotto l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 la certificazione del sistema di qualità dava una riduzione del 50 per cento, oggi ne dà una del 30. Il 50 per cento è riservato alle PMI, e le due riduzioni non si sommano: per un’impresa grande e certificata il beneficio si è dimezzato.
La forma digitale è un requisito, non un’opzione. Emissione e firma digitale, con verificabilità telematica, sono condizione di validità e non solo presupposto per la riduzione del 10 per cento.
Alauda Broker opera dal 2010 come broker wholesale specializzato nel ramo cauzioni, con capacità assuntiva dedicata, testi conformi agli schemi tipo ed emissione digitale verificabile telematicamente. Le imprese possono contattarci per una quotazione; broker e agenti trovano nella pagina dedicata agli intermediari come collaborare con noi.
Domande frequenti
La garanzia provvisoria si calcola sull’importo a base di gara o sull’offerta?
Sul valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito, non sull’importo offerto dal concorrente.
Una PMI con certificazione ISO 9001 può cumulare 50% e 30%?
No. Le due riduzioni sono espressamente non cumulabili tra loro. Si applica la più favorevole, cioè il 50 per cento, che resta però cumulabile con il 10 per cento della fideiussione digitale e con il fino al 20 per cento delle certificazioni dell’allegato II.13.
Le riduzioni valgono anche nelle gare sotto soglia?
No. Il comma 4-bis dell’art. 53, introdotto dal D.Lgs. 209/2024, esclude nel sottosoglia sia le riduzioni dell’art. 106, comma 8, sia gli aumenti dell’art. 117, comma 2.
Cosa succede se l’aggiudicatario non firma il contratto?
È l’ipotesi tipica coperta dal comma 6 dell’art. 106: la stazione appaltante escute la garanzia provvisoria. Se la mancata firma dipende dalla mancata costituzione della garanzia definitiva, l’art. 117, comma 6, aggiunge la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
Quanto costa una garanzia provvisoria?
Il premio è una percentuale dell’importo garantito, che dipende dal profilo di rischio dell’impresa, dalla durata e dall’importo. Poiché la base di calcolo è l’importo dopo le riduzioni, applicarle correttamente incide direttamente sul costo: richiedi una quotazione.
Serve una garanzia provvisoria per ogni gara?
Nelle procedure sopra soglia dei settori ordinari sì, salvo le esclusioni del comma 11 (appalti di servizi di progettazione e piano di sicurezza e coordinamento, e compiti di supporto al RUP). Le imprese che partecipano con continuità lavorano di norma con un plafond rotativo presso la compagnia, che consente di emettere le singole garanzie senza ripetere ogni volta l’istruttoria.
Riferimenti normativi: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 53, 106 e 117, come modificati dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. D.M. 16 settembre 2022, n. 193 (schemi tipo). Il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
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