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Collaborazione tra intermediari assicurativi: come funziona davvero
Ottobre 2026, a cura di Walter Rubeo
La collaborazione tra intermediari permette ad agenti, broker e banche iscritti al RUI di lavorare insieme sullo stesso cliente, anche usando i mandati l’uno dell’altro. Serve un accordo scritto, il cliente va informato e verso di lui si risponde in solido.
Nelle cauzioni è il meccanismo su cui lavora il broker grossista.
Chi può collaborare?
Il riferimento è l’art. 22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Ammette la collaborazione fra gli intermediari delle sezioni A, B e D del RUI e quelli dell’elenco annesso. Si può collaborare dentro la stessa sezione o fra sezioni diverse.
Il Reg. IVASS 40/2018 la chiama collaborazione orizzontale e ne fissa le condizioni all’art. 42, comma 3. Il broker deve avere la polizza di responsabilità civile professionale. L’agente deve averla e avere anche incarichi in corso. Alla banca bastano gli incarichi. Per gli intermediari dell’elenco annesso il comma non pone condizioni.
C’è un’eccezione da conoscere. Il rapporto fra agente e broker ratificato dalla compagnia, con autorizzazione del broker a incassare i premi, non è collaborazione orizzontale. Lo stabilisce il comma 6 dello stesso art. 42.
L’agente può collaborare anche se il mandato glielo vieta?
Sì. Il comma 12 dell’art. 22 rende nulle, dal 1° gennaio 2013, le clausole fra impresa e agente in contrasto con la libera collaborazione. Sono nulle per violazione di norma imperativa e si considerano non apposte.
Una clausola del mandato che ti vieta di lavorare con altri intermediari, quindi, non si può far valere contro di te.
Cosa deve contenere l’accordo?
L’art. 42, comma 4, chiede che l’accordo sia scritto. Poi elenca quattro cose che gli intermediari che vi partecipano devono assicurare:
- il cliente riceve le informazioni su tutte le remunerazioni che vanno comunicate prima della firma del contratto;
- la compagnia riceve le informazioni su costi e oneri della distribuzione previste dagli artt. 18 e 25 del Reg. IVASS 41/2018;
- si rispettano le regole IVASS sul governo e controllo dei prodotti;
- il modulo unico precontrattuale informa il cliente che lavorano più intermediari, con l’identità, la sezione e il ruolo di ciascuno.
Il resto lo decidete voi. Nella nostra esperienza un accordo che regge regola almeno questi punti:
- chi tiene il rapporto con il cliente e chi può contattarlo;
- chi raccoglie i documenti e in che forma li trasmette;
- chi incassa il premio, su quale conto e in quanti giorni lo rimette;
- come si divide la provvigione, compresi storni, annullamenti e restituzioni di premio;
- chi segue proroghe, appendici e svincoli, e come si remunerano;
- chi riceve le comunicazioni della compagnia, compresa una richiesta di escussione;
- chi gestisce i reclami;
- come si ripartisce fra voi un eventuale danno;
- cosa succede ai contratti in corso se l’accordo si scioglie.
Le cauzioni sono grandi rischi?
Possono esserlo. L’art. 1, comma 1, lettera r), n. 2, del D.Lgs. 209/2005 include il ramo 15, cauzione, fra i grandi rischi. La condizione è che l’assicurato eserciti professionalmente un’attività industriale, commerciale o intellettuale e che il rischio riguardi quell’attività. Non contano importo né dimensioni dell’impresa.
Nella cauzione l’assicurato è il beneficiario, non l’impresa che chiede la garanzia. Quando il beneficiario è una pubblica amministrazione, la qualifica quindi non è scontata. Va verificata pratica per pratica.
Nei grandi rischi il Reg. 40/2018 esclude l’informativa precontrattuale dell’art. 56 e la valutazione delle esigenze dell’art. 58. Restano invece l’accordo scritto, la responsabilità solidale e l’obbligo dell’art. 22, comma 10, di informare il cliente sulla collaborazione. Anche quando il modulo precontrattuale non è dovuto, quell’informativa conviene darla per iscritto.
Chi risponde verso il cliente?
Tutti e due. Il comma 11 dell’art. 22 stabilisce che gli intermediari che collaborano rispondono in solido per i danni sofferti dal cliente, salve le rivalse fra loro. L’art. 42, comma 5, del Reg. 40/2018 ripete la stessa regola.
Gli adempimenti verso il cliente, invece, li svolge chi entra in contatto con lui. Lo prevede l’art. 58, comma 7, del Reg. 40/2018 per i casi di collaborazione orizzontale.
In solido vuol dire che il cliente può chiedere l’intero a ciascuno, come prevede l’art. 1292 del Codice civile. Non deve dimostrare chi ha sbagliato.
Qui sta la cosa scomoda. Senza accordo scritto non resti solo nel rischio, perché la solidarietà c’è comunque. Ti manca però la regola per recuperare da chi ha sbagliato. Nei rapporti interni l’art. 1298 del Codice civile presume quote uguali, se non risulta diversamente. L’accordo è il modo più semplice per far risultare diversamente.
Come si divide la provvigione, e chi incassa il premio?
Nessuna norma fissa la ripartizione della provvigione. Il regolamento chiede solo che il cliente riceva le informazioni sulle remunerazioni dovute prima della firma.
L’incasso merita più attenzione. L’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 dice che il premio pagato in buona fede all’intermediario si considera pagato alla compagnia. Per i broker il comma 2 pone una condizione. L’effetto vale solo se l’incasso è previsto dall’accordo che il broker ha firmato con la compagnia.
Nelle collaborazioni che vediamo il cliente paga il broker che conosce. Spesso quel broker non ha un accordo con la compagnia. In quel caso il pagamento non libera il cliente finché il premio non arriva a chi è autorizzato a incassarlo. Per questo nell’accordo va scritto chi incassa, su quale conto e entro quando il premio passa di mano.
Tieni separati tre momenti: il pagamento del premio, l’autorizzazione della compagnia all’emissione, la consegna della garanzia. Una conferma commerciale non è un’assunzione del rischio.
Come si passano i dati del cliente?
I dati del cliente passano da te al collega e poi alla compagnia. Il Reg. UE 2016/679 chiede di stabilire in che ruolo ciascuno li tratta.
Non si può presumere che il grossista sia sempre responsabile per conto tuo. Le possibilità sono tre. Siete titolari autonomi, oppure contitolari, oppure uno tratta i dati per conto dell’altro come responsabile. La contitolarità richiede un accordo interno, secondo l’art. 26. La nomina a responsabile richiede un contratto, secondo l’art. 28.
Il ruolo va scritto nell’accordo di collaborazione, non dato per scontato. Se il collega tratta i dati come titolare autonomo, li riceve da te e non dal cliente. In quel caso al cliente va data l’informativa dell’art. 14. Nelle cauzioni circolano bilanci, dati dei soci, posizioni bancarie. Si passa solo quello che serve all’istruttoria, come chiede il principio di minimizzazione dell’art. 5, e su canali protetti.
Cosa succede se la garanzia viene escussa?
La richiesta del beneficiario arriva alla compagnia, e da lì comincia una catena di comunicazioni. Con due intermediari in mezzo, ogni passaggio aggiunge tempo. Il cliente deve saperlo subito, perché dopo il pagamento la compagnia si rivolge a lui per il rimborso.
L’accordo deve dire chi riceve la comunicazione, chi avvisa il cliente e entro quanto tempo. Se un ritardo gli causa un danno, ne rispondete tutti e due, per la stessa regola della solidarietà. E non promettere al cliente che la compagnia respingerà la richiesta: dipende dal testo della garanzia e dai fatti. Come si gestisce un’escussione, passo per passo, è il tema di un prossimo approfondimento.
Bisogna comunicare l’accordo alla compagnia?
No, non più. Il Provv. IVASS 97/2020 aveva inserito nell’art. 42 un comma 4-bis. Obbligava gli intermediari a comunicare alle compagnie mandanti la firma dell’accordo di collaborazione.
Il TAR Lazio, sez. II-ter, ha annullato quel comma con la sentenza 23 giugno 2021, n. 7549. Il Provv. IVASS 147/2024 lo ha poi sostituito con la parola “soppresso”. Restano gli obblighi verso il cliente e l’informazione su costi e oneri verso la compagnia, previsti dal comma 4.
Cosa fare adesso
- Se collabori già senza accordo scritto, scrivilo. La norma lo chiede e ti serve per la rivalsa.
- Controlla che il modulo unico precontrattuale dica al cliente che lavorano più intermediari, con identità, sezione e ruolo.
- Verifica sul RUI la sezione del collega e chiedigli la polizza di responsabilità civile.
- Decidi per iscritto chi incassa, su quale conto e in quanti giorni.
- Scrivi il ruolo privacy di ciascuno prima di passare il primo documento.
Domande frequenti
Devo comunicare alla compagnia l’accordo di collaborazione?
No. L’obbligo dell’art. 42, comma 4-bis, del Reg. IVASS 40/2018 è stato annullato dal TAR Lazio nel 2021 e soppresso dal Provv. IVASS 147/2024.
Un agente può collaborare con un broker anche se il mandato lo vieta?
Sì. L’art. 22, comma 12, del D.L. 179/2012 rende nulle le clausole fra impresa e agente che ostacolano la collaborazione.
Chi risponde se il cliente subisce un danno?
Tutti gli intermediari che collaborano, in solido. Il cliente può chiedere l’intero a ciascuno.
Le cauzioni sono sempre grandi rischi?
No. Lo sono quando ricorrono le condizioni dell’art. 1, comma 1, lettera r), n. 2, del Codice delle assicurazioni, da verificare pratica per pratica.
