Aggiornato ad agosto 2026 — a cura del team tecnico di Alauda Broker
Un ribasso del 25 per cento porta la garanzia definitiva dal 10 al 30 per cento dell’importo contrattuale. Su un contratto da 800.000 euro significa passare da 80.000 a 240.000 euro garantiti, il triplo, per effetto di una scelta fatta in sede di offerta quando quasi nessuno sta pensando alla cauzione. Le imprese se ne accorgono tardi, di solito quando chiedono la quotazione dopo l’aggiudicazione e scoprono quanto plafond assorbe. Questa guida spiega come si calcola la garanzia definitiva secondo l’articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, quali riduzioni si applicano, come funziona lo svincolo progressivo e quali altre coperture il contratto si porta dietro.
Che cos’è la garanzia definitiva e cosa copre
È la cauzione che l’appaltatore costituisce per poter firmare il contratto. Cambia funzione rispetto alla garanzia provvisoria: non tutela più la serietà dell’offerta, ma l’esecuzione. Il comma 3 dell’art. 117 la lega all’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, al risarcimento dei danni da inadempimento e al rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alla liquidazione finale.
Il comma 5 aggiunge due ipotesi di escussione. La prima è la maggiore spesa sostenuta per completare i lavori, i servizi o le forniture in caso di risoluzione in danno. La seconda è il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per inadempienze su contratti collettivi e su norme di tutela, assicurazione e sicurezza dei lavoratori addetti all’appalto. Non è una garanzia solo tecnica, copre anche il rischio contributivo e retributivo del cantiere.
Si costituisce come cauzione o come fideiussione, con le modalità dell’art. 106, quindi con gli stessi garanti abilitati e con lo stesso obbligo di emissione e firma digitale. Il comma 7 richiede la rinuncia alla preventiva escussione, la rinuncia all’eccezione dell’art. 1957, secondo comma, del codice civile e l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta.
Quanto vale: il 10 per cento e la maggiorazione per ribasso
La misura ordinaria è il 10 per cento dell’importo contrattuale. Nelle procedure aggregate delle centrali di committenza il 10 per cento è un tetto massimo, non una misura fissa. Negli accordi quadro dell’art. 59 la garanzia per tutti gli aggiudicatari è indicata nella misura massima del 2 per cento del valore dell’accordo, mentre per i contratti attuativi la documentazione di gara può fissarla anche sotto il 10 per cento.
La regola dei due scaglioni
Il comma 2 introduce una maggiorazione progressiva legata al ribasso. Se il ribasso supera il 10 per cento, la garanzia aumenta di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10. Se supera il 20 per cento, l’aumento è di due punti per ogni punto oltre il 20. Secondo la lettura prevalente i due scaglioni si sommano, non si sostituiscono.
| Ribasso offerto | Garanzia definitiva | Su un contratto da 800.000 euro |
|---|---|---|
| fino al 10% | 10% | 80.000 euro |
| 15% | 15% | 120.000 euro |
| 20% | 20% | 160.000 euro |
| 25% | 30% | 240.000 euro |
| 30% | 40% | 320.000 euro |
Tra il 10 e il 20 per cento la percentuale di garanzia coincide con il ribasso. Oltre il 20 la curva si impenna: ogni punto di ribasso in più ne vale due di garanzia. Fa eccezione un caso: negli accordi quadro con più operatori che prevedono la riapertura del rilancio, la maggiorazione non segue i due scaglioni ma la fissa la stazione appaltante nella documentazione di gara dell’accordo.
La base di calcolo quando una parte dell’appalto non è ribassabile
Molti contratti hanno una quota fissa, tipicamente gli oneri della sicurezza e il costo della manodopera, esclusa dalla competizione economica. Il Supporto Giuridico del MIT è intervenuto con il parere n. 3907 dell’11 dicembre 2025 e ha tenuto distinti due piani. La base di calcolo è l’intero importo contrattuale, comprese le voci non ribassabili, perché la garanzia copre tutte le obbligazioni del contratto. Il ribasso rilevante per la maggiorazione resta invece quello effettivamente offerto sulla quota ribassabile, senza ricostruire un ribasso ponderato sull’intero appalto.
Tradotto: chi offre il 25 per cento su una quota ribassabile che vale un terzo dell’appalto si vede applicare la maggiorazione piena da ribasso del 25 per cento, calcolata però sul cento per cento dell’importo contrattuale. La garanzia cresce molto più del vantaggio economico ottenuto con l’offerta.
Le riduzioni: come si abbatte l’importo
Il comma 3 dell’art. 117 estende alla garanzia definitiva le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. Sono quattro, con un regime di cumulo preciso.
| Riduzione | Presupposto | Cumulabilità |
|---|---|---|
| 30% | Certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 da organismi accreditati | Non cumulabile con il 50% |
| 50% | Micro, piccole e medie imprese, e raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da PMI | Non cumulabile con il 30% |
| 10% | Fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita su piattaforme a registri distribuiti oppure verificabile telematicamente sul sito dell’emittente | Cumulabile con il 30% e con il 50% |
| fino al 20% | Certificazioni o marchi dell’allegato II.13, individuati nei documenti di gara che ne fissano anche la misura | Cumulabile con tutte le precedenti |
Il cumulo funziona a cascata: ogni riduzione successiva si calcola sull’importo già ridotto. Riprendiamo il contratto da 800.000 euro con ribasso del 25 per cento, aggiudicato a una PMI che presenta una fideiussione digitale verificabile telematicamente e possiede una certificazione dell’allegato II.13 valorizzata al 20 per cento dal bando.
- garanzia dopo la maggiorazione per ribasso, 30% di 800.000: 240.000 euro
- meno 50% (PMI): 120.000 euro
- meno 10% (fideiussione digitale): 108.000 euro
- meno 20% (allegato II.13): 86.400 euro
Il risultato dice qualcosa che nelle tabelle non si vede. L’impresa parte da una garanzia nominale del 10 per cento, cioè 80.000 euro, il ribasso la porta a 240.000 e le riduzioni la riportano a 86.400. Le riduzioni non fanno risparmiare rispetto al punto di partenza, neutralizzano la maggiorazione. Chi ribassa molto e ha tutti i requisiti torna più o meno dove era; chi ribassa molto e non li ha resta a 240.000 euro, con il triplo dell’assorbimento di plafond e il triplo del premio.
Due avvertenze. Il Codice non stabilisce l’ordine tra maggiorazione e riduzioni, ma la sequenza comunemente applicata è quella appena vista, prima l’aumento sull’importo contrattuale e poi le riduzioni sull’importo così ottenuto. E le riduzioni vanno segnalate in sede di offerta e documentate nei modi prescritti, non rivendicate a valle dell’aggiudicazione.
Sotto soglia: il 5 per cento, e nessuna riduzione
Nel sottosoglia l’art. 53 deroga all’art. 117 su tre punti, misura, riduzioni e aumenti, mentre sul resto (svincolo progressivo e garanzia della rata di saldo) l’art. 117 continua ad applicarsi.
La misura è il 5 per cento dell’importo contrattuale, non il 10, e in casi debitamente motivati la stazione appaltante può non richiedere affatto la garanzia. Il comma 4-bis, introdotto dal correttivo (D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024), esclude espressamente sia le riduzioni dell’art. 106, comma 8, sia gli aumenti dell’art. 117, comma 2, confermando quanto il MIT aveva già detto con il parere n. 2174 del 26 febbraio 2024.
Sull’esonero c’è un punto poco noto. Sopra soglia il comma 14 dell’art. 117 lo consente solo per fattispecie tipizzate e lo subordina a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione. Sotto soglia quel vincolo non opera, e ANAC (Atto del Presidente del 26 settembre 2023, fasc. 3541.2023) ha ritenuto che il miglioramento del prezzo possa da solo giustificare l’esonero ai sensi dell’art. 53, comma 4.
Il risultato è controintuitivo per chi ragiona per automatismi: sotto soglia una PMI certificata non abbatte nulla, ma nemmeno un ribasso del 40 per cento fa crescere la garanzia. Il 5 per cento resta 5 per cento.
Lo svincolo progressivo
Il comma 8 è la parte più favorevole all’impresa, e resta la meno usata. La garanzia si svincola progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, fino a un massimo dell’80 per cento dell’importo inizialmente garantito. Il residuo permane fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dall’ultimazione dei lavori.
Lo svincolo è automatico, senza nulla osta del committente. L’unica condizione è la consegna al garante degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o copia autentica. L’automatismo vale anche per forniture e servizi, le pattuizioni contrarie o in deroga sono nulle, e il mancato svincolo entro quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante verso l’impresa garantita.
Il MIT, con il parere del 26 settembre 2024 n. 2780, ha chiarito che non occorre attendere i dodici mesi se il collaudo o il certificato di regolare esecuzione arriva prima, che si può svincolare in un’unica soluzione dopo l’ultimazione quando il corrispettivo è pagato in un’unica soluzione o quando non sono stati emessi stati di avanzamento, e che i commi 8 e 9 si applicano anche sotto soglia, mancando una disciplina derogatoria negli artt. 48-55.
Nella pratica succede spesso che la garanzia resti al valore pieno per tutta la durata del contratto, semplicemente perché nessuno trasmette i SAL alla compagnia. È un costo che l’impresa paga senza motivo, e un plafond immobilizzato che poteva servire per la gara successiva.
Le altre garanzie che il contratto porta con sé
La garanzia definitiva non è l’unico impegno. Il comma 9 subordina il pagamento della rata di saldo a una cauzione o fideiussione pari alla rata stessa, maggiorata degli interessi legali. Il comma 10 impone all’esecutore di lavori, almeno dieci giorni prima della consegna, la polizza sui danni alle opere con sezione di responsabilità civile verso terzi, massimale pari al 5 per cento della somma assicurata, minimo 500.000 e massimo 5.000.000 di euro. Il comma 11 aggiunge la decennale postuma e la RC decennale per i lavori di importo superiore al doppio della soglia dell’art. 14: con le soglie in vigore dal 1° gennaio 2026 la soglia lavori è 5.404.000 euro, quindi la decennale scatta oltre 10.808.000 euro. Alla decennale postuma dedicheremo la prossima guida.
Tre errori che vediamo ripetersi
Quotare la garanzia dopo aver formulato il ribasso. L’ordine corretto è inverso.
Applicare l’art. 117 anche sotto soglia. Su misura, riduzioni e aumenti vale l’art. 53.
Non chiedere lo svincolo progressivo. È automatico ma non spontaneo, qualcuno deve mandare i SAL al garante.
Alauda Broker opera dal 2010 come broker wholesale specializzato nel ramo cauzioni, con capacità assuntiva dedicata, testi conformi agli schemi tipo ed emissione digitale verificabile telematicamente. Le imprese possono contattarci per una quotazione, anche in fase di valutazione dell’offerta; broker e agenti trovano nella pagina dedicata agli intermediari come collaborare con noi.
Domande frequenti
La garanzia definitiva si calcola sull’importo a base di gara o sull’importo contrattuale?
Sull’importo contrattuale, cioè sull’importo aggiudicato. È una differenza rilevante rispetto alla garanzia provvisoria, che si calcola invece sul valore complessivo della procedura indicato nel bando.
Una PMI certificata ISO 9001 può cumulare il 50 e il 30 per cento?
No. Il secondo periodo dell’art. 106, comma 8, esclude espressamente il cumulo tra le due. Si applica la più favorevole, il 50 per cento, che resta cumulabile con il 10 per cento della fideiussione digitale e con il fino al 20 per cento delle certificazioni dell’allegato II.13.
Posso sostituire la garanzia definitiva con una ritenuta sui SAL?
Solo negli appalti di lavori, e solo chiedendolo prima della stipula. La ritenuta è pari al 10 per cento degli stati di avanzamento, restano dovute la garanzia per l’anticipazione e quella per la rata di saldo, e la stazione appaltante può opporsi per motivate ragioni di rischio. Il correttivo del 2024 non ha esteso la facoltà a servizi e forniture.
Cosa succede se non riesco a costituire la garanzia definitiva?
Il comma 6 è netto: decadenza dell’affidamento, acquisizione della garanzia provvisoria e aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. È il motivo per cui la verifica della capacità assuntiva andrebbe fatta prima di presentare l’offerta.
Quanto costa una garanzia definitiva?
Il premio è una percentuale dell’importo garantito e dipende dal profilo di rischio dell’impresa, dalla durata e dall’importo. Poiché la base è l’importo dopo la maggiorazione e dopo le riduzioni, entrambe incidono sul costo: richiedi una quotazione.
Gli schemi tipo sono obbligatori?
Sì. Il comma 12 richiede la conformità a schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con MIT e MEF. In attesa di quel decreto il riferimento operativo resta il D.M. 193/2022, adottato sotto il Codice precedente e applicato in quanto compatibile. I testi non conformi sono la causa più ricorrente di richieste di integrazione.
Riferimenti normativi: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 14, 53, 106 e 117; gli artt. 14, 53 e 106 come modificati dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Allegato II.13 al Codice. D.M. 16 settembre 2022, n. 193 (schemi tipo). Regolamenti delegati (UE) 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152 del 22 ottobre 2025 (soglie 2026-2027). Pareri del Supporto Giuridico MIT 26 febbraio 2024, n. 2174, 26 settembre 2024, n. 2780, e 11 dicembre 2025, n. 3907. ANAC, Atto del Presidente 26 settembre 2023, fasc. 3541.2023. Il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
Immagine di testata: Casa Galimberti, Milano, via Malpighi (Giovanni Battista Bossi, 1903-1905). Fotografia di Zairon, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
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